Costruzione in ampliamento e cambio di destinazione d’uso parziale da agricola ad artigianale del complesso produttivo esistente presso lo stabilimento KALIS

Pederobba, 7 Settembre 2019 

Oggetto: Costruzione in ampliamento e cambio di destinazione d’uso parziale da agricola ad artigianale del complesso produttivo esistente presso lo stabilimento KALIS S.r.l., ai sensi dell’art. 4 della L. R. 55/2012 in variante al P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) e al P.I. (Piano degli Interventi) – OSSERVAZIONI 

L’intervento in progetto ricade in zona classificata dal P.I. come “Zona agricola” in adiacenza ad un fabbricato già esistente posto all’interno di una “Buffer Zone”. L’ampliamento prevede la realizzazione di un nuovo edificio (superficie 2.002 mq) che sarà a destinazione artigianale. Per il fabbricato esistente di 1.260 mq di superficie si chiede il cambio di destinazione da agricola ad artigianale per 988 mq di superficie (272 mq sono già a destinazione artigianale). La realizzazione del nuovo edificio comporta lo spostamento del corso del Rio La Ru e della rispettiva “fascia di servitù idraulica”. 

Quanto sopra premesso, lo scrivente Gruppo Consiliare osserva quanto segue: 

1. Il progetto di ampliamento smisurato (pari a due volte l’esistente) ed il relativo cambio di destinazione, di fatto configurano a tutti gli effetti la presenza di un’importante attività artigianale (se ancora si può definire tale) in zona agricola. L’impermeabilizzazione di ulteriore notevole superficie non va nella direzione di contenere il consumo di suolo così come previsto anche dalla normativa in vigore che ricordiamo pone l’obiettivo, da raggiungere entro il 2050, di consumo zero di suolo nella aree agricole e naturali. Prima di realizzare qualsiasi nuovo intervento che preveda consumo di risorse è necessario verificare la possibilità di recuperare e riutilizzare edifici esistenti dismessi o aree già compromesse o abbandonate: di tutto ciò non vi è alcuna evidenza nella documentazione di progetto. Così come non risulta che l’Amministrazione Comunale abbia richiesto specifici interventi in compensazione per contenere complessivamente il consumo di suolo comunale, come ad esempio interventi di riqualificazione di aree degradate. Non è realistico dichiarare che la condizione attuale del territorio sia nell’ “impossibilità al trasferimento dell’attività esistente in zona adeguata”: si ricorda che tale conclusione è contraddittoria con lo spirito della legge che permette il ricorso allo strumento di Variante SOLO “per la mancanza o insufficienza di aree a destinazione produttiva”- art. 4 Circ. 1/2015: risulta difficile sostenere che non siano reperibili in zona aree o manufatti disponibili per un magazzino, alla luce della situazione generale delle zone industriali/artigianali. 

2. L’attuale DESTINAZIONE del manufatto produttivo risulta non chiara: si chiede di verificare se si tratta di immobili del gruppo D/10 ( Edifici rurali strumentali) o del gruppo D/1 (Opifici, stabilimenti industriali). 

3. Non è esplicitato l’INTERESSE PUBBLICO della Variante, in quanto il carattere straordinario della procedura richiede espressamente un’ adeguata motivazione nel “perseguimento degli interessi generali della collettività” (Circ. n.1 /20015 Bur 13/2015 art. 4) ed in particolare quando si dichiara come UNICA motivazione “ la riduzione del carico veicolare ad oggi gravante sul centro abitato di Onigo”: effetto poco credibile in quanto nel centro non si prevedono interventi tali da ottenere il presunto alleggerimento. 

  1. La “convergenza tra l’interesse privato e gli interessi pubblici coinvolti” non è di fatto sostenibile su alcun livello, anzi è in contraddizione con la delibera 22/2015 di Codesta Amministrazione dove viene respinta la medesima richiesta in quanto insiste su un’ area di protezione mirata a ridurre i fattori di minaccia alle aree nucleo ed ai corridoi ecologici.
  2. Non risultano valutate e pertanto presentate, alternative alla realizzazione del nuovo edificio che non comportino lo spostamento del Rio la Rù o che comunque non interferisca con lo stesso.
  3. L’Autorizzazione Idraulica del Consorzio di Bonifica Piave del 29.03.2018 per lo spostamento del canale Rio la Rù è rilasciata ai “soli fini idraulici” e “ in VIA PRECARIA per la durata di nove anni rinnovabili di anno in anno”: tale concessione risulta contrastante con il carattere permanente di 2.000 mq. dell’ampliamento.
  4. Da aggiungere che nel punto 6 (Descrizione della Variante, Relazione) si accenna ad un “preesistente fossato”, di fatto uno scolo e non presente per tutto lo sviluppo del nuovo tracciato.
  5. Non è esplicitato il superamento o la stipula di accordi privati nel merito dei diritti di terzi, essendo presente una servitù di passaggio consolidata e ben rilevabile dalla cartografia: a questo si aggiunge la creazione di nuova servitù lungo il nuovo tracciato del corso d’acqua che potrebbe includere gli alberi secolari presenti in loco.
  6. L’azienda nel suo processo produttivo prevede la lavorazione e stoccaggio di prodotti chimici: nonostante abbia previsto tutte le precauzioni per evitare l’inquinamento dell’ambiente, la possibilità di piene del Rio La Ru, frequenti e di grossa portata in relazione alle caratteristiche del torrente stesso, aggravate dagli eventi atmosferici di sempre maggiore intensità, fanno si che sia sempre maggiore il pericolo di esondazioni ed il conseguente sversamento di prodotti chimici nelle acque.
  7. Il risezionamento del ruscello aumentandone la superficie e non permettendo un naturale esondazione del Rio nelle aree prative circostanti, ne aumenta la portata evitando l’effetto laminazione dello stesso e compromettendo la sicurezza nelle aree a valle.
  8. La relazione non esplicita se il progetto di costruzione del nuovo tracciato del ruscello richiede l’estirpazione dei 127 m di siepe presenti composta da esemplari di Quercus sp. di grandi dimensioni. La siepe con questa conformazione, oltre ad avere un importantissimo ruolo ecologico, è elemento caratterizzante il paesaggio dell’area.
  9. Il progetto prevede l’ampiamento di un fabbricato esistente con occupazione di nuovo suolo, installazione di nuovi punti di emissione, ecc… Per tale motivo non ricade tra i casi dell’art. 2.2 “Piani, progetti e interventi che non determinano incidenze negative significative sui Siti Rete Natura 2000 e per i quali non è necessaria la Valutazione di Incidenza” dell’ Allegato A della D.G.R. 1400 del 29 agosto 2017, il quale al comma b punto 6 si riporta “progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, anche con modifica della destinazione d’uso, purché non comportino aumento di superficie occupata al suolo o di volumetria.
  10. Il progetto prevede la deviazione del corso del Rio La Ru e la costruzione ex novo del nuovo alveo con il posizionamento di massi ciclopici per la costruzione delle sponde: 

– Tale intervento va a compromettere la funzionalità ecologica che in questo caso viene peggiorata non garantendo la diversità morfologica e non permettendo la presenza di vegetazione ripariale. Questo aggrava le condizioni ecologiche del ruscello dal momento che nel suo tratto immediatamente a valle è stato compromesso nell’anno precedente dal posizionamento di sponde in pietra. 

– Il nuovo tracciato prevede due tratti rettilinei separati da una curva ad angolo retto. Tale struttura compromette la funzionalità idraulica ed ecologica del Rio. 

  1. La relazione tecnica Vinca allegata alla dichiarazione di non necessità di sottoposizione a procedura di Vinca, non considera nella sua trattazione la presenza di anfibi nell’area, entità che più subisce l’impatto del progetto, nonostante sia notificata la presenza di Rana latastei nella scheda formulario del sito ZPS IT3240025 “Campazzi di Onigo”, non considerando perciò l’impatto sulla specie.
  2. L’area di progetto si trova nelle vicinanze dell’Area di Rilevanza Erpetologica Nazionale (AREN) “Fagarè e Campazzi di Onigo”, istituita nell’anno 2017, la quale aggiorna le specie di anfibi e rettili presenti nell’area.
  3. Questo tipo di corsi d’acqua in quest’area sono speciali risorse per gli anfibi, nello specifico dell’area di Rana latastei (Allegato II direttiva Habitat) per la deposizione, in particolare nei periodi di forti siccità tardo invernali – primaverili a patto che siano presenti particolari condizioni ambientali, es velocità della corrente, presenza di punti di ancoraggio per le ovature, profondità dell’acqua (dati in pubblicazione). La costruzione del nuovo corso ovviamente non riprodurrà le condizioni ecologiche naturali sopra citate, andando a privare la possibilità di riproduzione della specie.
  4. La rimodellazione del ruscello in forma di canale a sponde inclinate costruite ex novo con pietre calcaree e prive di variabilità morfologica e vegetazione ripariale non rispecchiano le indicazioni della Direttiva 2000/60 del 23 ottobre 2000, la quale all’art. 1 “Scopo” afferma: “Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che: a)impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico; ….”. Tale progetto annulla le funzionalità ecologiche del tratto di ruscello e a modificare e peggiorare completamente gli equilibri morfologico idraulici del corso d’acqua.
  5. Non viene disposta nella relazione tecnica VIncA allegata alla dichiarazione di non necessità di sottoposizione a procedura di VincA, il cronoprogramma dettagliato delle operazioni, utile a valutare gli impatti nei momenti chiave per la tutela delle popolazioni di fauna presenti. Le procedure richiedono lavori di ricostruzione e modellazione dell’alveo e ostruzione del precedente con conseguente aumento del materiale in sospensione nell’elemento idrico, contrariamente da quanto dichiarato, situazione che possono andare ad incidere sulle specie faunistiche presenti.
  6. Il progetto prevede il posizionamento di punti di nuovi punti di illuminazione a tecnologia LED, e lo stesso afferma nella relazione progettuale che “determina aumento dell’inquinamento luminoso in prossimità delle sorgenti, fino ad alcune decine di km,…”. L’inquinamento luminoso da letteratura è dimostrato che porta scompensi nell’ecologia di specie faunistiche.
  7. La relazione a pagina 10 al punto “la perturbazione alle specie della fauna e la diminuzione di densità delle popolazioni” afferma che “sono tipologie di impatto non interessate dall’intervento …..”. Alla luce di quanto esposto sopra, e per il fatto ci sono e non sono stati fatti studi ante operam sullo status delle popolazioni di specie presenti e non è previsto un monitoraggio post operam, si ritiene che tale affermazione non sia del tutto corretta. 
  1. La relazione non contiene adeguata documentazione fotografica dello stato di fatto degli elementi
    naturali su cui andrà ad intervenire come richiesto all’art. 2.2 dell’allegato A della D.G.R 1400/2017.
  2. Pagina 5 punto 1 della relazione riporta quanto descritto dal PTRC: nella realtà dei fatti l’area
    collinare circostante NON è intensamente coltivata a vigneto.
  3. Come richiesto al punto 2.2 dell’allegato A della 1400/2017 la relazione tecnica allegata alla dichiarazione di non assogettazione alla procedura d VIncA deve dimostrare con ragionevole certezza, che il progetto non pregiudichi l’integrità dei siti Natura 2000 e/o specie in direttiva. La relazione in questione non riporta alcuna bibliografia di documentazione e di approfondimento.

Il BENE in COMUNE La Capogruppo Luciana Fastro 

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